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Monta la rabbia degli avvocati che parlano di “interpretazioni inammissibili” da parte di alcune assicurazioni della nuova normativa sull’accertamento del danno biologico tra cui il colpo di frusta che per le “lesioni di lieve entità” subordina il risarcimento ad un “accertamento clinico strumentale obiettivo”. La modifica legislativa, intervenuta a seguito dell’approvazione dell’articolo 32 della legge 27/2012 che ai commi 3 ter e 3 quater, infatti, dispone in materia di danno alla persona integrando l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni. Con l’evidente intento di intervenire ai fini della contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona. Sono stati, infatti, inseriti nell’articolo 32 del Dl 1/2012 i seguenti due commi (3-ter e quater): «3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». (Leggi l’articolo completo su www.ilsole24ore.com)